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Come costituirla

Per la costituzione di una società cooperativa è necessario  che i soci siano almeno 9, l'eccezione a questa regola è prevista soltanto nell'ipotesi in cui si voglia procedere alla costituzione di una cooperativa formata da sole persone fisiche: nel qual caso è sufficiente che i soci siano almeno 3.
Se il numero dei soci scende al di sotto del minimo e non è reintegrato nel termine massimo di un anno la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.

La partecipazione ad una società cooperativa è subordinata al possesso di requisiti soggettivi, determinati nell’atto costitutivo,  volti ad assicurare che i soci svolgano attività coerente con la finalità mutualistica e non incompatibile con quella che costituisce l’oggetto sociale della cooperativa.Tali requisiti non sono però richiesti per i soci sovventori.

Sono soci sovventori le persone (fisiche e giuridiche) che partecipano al raggiungimento dei fini mutualistici solo mediante strumenti finanziari tramite la sottoscrizione di azioni e versamento di capitale a puro titolo di investimento. I soci sovventori sono da considerare dei veri e propri soci conferenti capitale di rischio; pertanto essi hanno pieno titolo di partecipare all’assemblea con diritto al voto e possono essere nominati amministratori.

La costituzione di una società cooperativa avviene per atto pubblico a rogito di un Notaio.
Per la costituzione – se non si è prescelto il modello Srl- vengono applicate in quanto compatibili le disposizioni stabilite per le società per azioni.
E’ necessario, inoltre, inserire nell’atto costitutivo:

     l’indicazione specifica dell’oggetto sociale, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci;

    i requisiti e le condizioni per l’ammissione di nuovi soci e il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti, specificandosi che si deve trattare di “criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e l’attività economica svolta”;

    le condizioni per l’eventuale recesso e per l’esclusione dei soci;

    ♦ le regole per la ripartizione degli utili e criteri per la ripartizione dei ristorni.

La denominazione sociale della società cooperativa può essere formata liberamente, ma deve contenere l’indicazione di società cooperativa.
L’atto costitutivo deve essere iscritto nel registro delle imprese e con l’iscrizione la società cooperativa acquista personalità giuridica.

 



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