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| Come costituirla |
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La partecipazione ad una società cooperativa è subordinata al possesso di requisiti soggettivi, determinati nell’atto costitutivo, volti ad assicurare che i soci svolgano attività coerente con la finalità mutualistica e non incompatibile con quella che costituisce l’oggetto sociale della cooperativa.Tali requisiti non sono però richiesti per i soci sovventori. Sono soci sovventori le persone (fisiche e giuridiche) che partecipano al raggiungimento dei fini mutualistici solo mediante strumenti finanziari tramite la sottoscrizione di azioni e versamento di capitale a puro titolo di investimento. I soci sovventori sono da considerare dei veri e propri soci conferenti capitale di rischio; pertanto essi hanno pieno titolo di partecipare all’assemblea con diritto al voto e possono essere nominati amministratori. La costituzione di una società cooperativa avviene per atto pubblico a rogito di un Notaio. ♦ i requisiti e le condizioni per l’ammissione di nuovi soci e il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti, specificandosi che si deve trattare di “criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e l’attività economica svolta”; ♦ le condizioni per l’eventuale recesso e per l’esclusione dei soci; ♦ le regole per la ripartizione degli utili e criteri per la ripartizione dei ristorni. |




Per la costituzione di una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno 9, l'eccezione a questa regola è prevista soltanto nell'ipotesi in cui si voglia procedere alla costituzione di una cooperativa formata da sole persone fisiche: nel qual caso è sufficiente che i soci siano almeno 3.